Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 del 10 febbraio, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

CAMPO APPLICATIVO

Gli adempimenti, oggetto del decreto sanzionatorio riguardano:

  • le aziende che producono o trasformano materiali destinati al contatto con alimenti;
  • le imprese produttrici di macchinari industriali destinati al contatto con alimenti;
  • le aziende che si occupano della realizzazione di packaging, imballaggi, contenitori, arredi e mobilio destinati a contenere prodotti alimentari;
  • i produttori di stoviglie, posate, pentole, casalinghi, elettrodomestici ed altri oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Ciascuna azienda interessata nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di MOCA deve:

  • dichiarare la propria attività all’Autorità sanitaria territorialmente competente;
  • istituire e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità e validato dal relativo controllo, garantendo che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme sulle GMP (Good Manufacturing Practices);
  • elaborare e/o farsi rilasciare dai produttori/fornitori la scheda tecnica dei materiali impiegati e/o prodotti, che deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’azienda e deve essere supportata da idonea documentazione (documentazione di supporto);
  • garantire un efficace sistema di rintracciabilità che permetta di ricostruire il percorso dei materiali lungo tutta la filiera;
  • garantire un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale in oggetto.
  • gestire o redigere dichiarazioni di conformità dei MOCA nel rispetto delle normative specifiche per materiale (es. Regolamento n.10/2011 per i materiali plastici, Decreto Ministeriale del 21/03/1973, ecc.)  e per Paese di destinazione.

SANZIONI

Il Decreto Legislativo 29/2017 prevede sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) che variano da € 1500   fino a € 80.000 per casi in cui si riscontrasse un rischio per la salute umana.

Per richiedere una consulenza conttattaer: Dott. Mag. Francesco Guerra

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo