Il 2 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 del 10 febbraio, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
CAMPO APPLICATIVO
Gli adempimenti, oggetto del decreto sanzionatorio riguardano:
- le aziende che producono o trasformano materiali destinati al contatto con alimenti;
- le imprese produttrici di macchinari industriali destinati al contatto con alimenti;
- le aziende che si occupano della realizzazione di packaging, imballaggi, contenitori, arredi e mobilio destinati a contenere prodotti alimentari;
- i produttori di stoviglie, posate, pentole, casalinghi, elettrodomestici ed altri oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Ciascuna azienda interessata nella filiera di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di MOCA deve:
- dichiarare la propria attività all’Autorità sanitaria territorialmente competente;
- istituire e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità e validato dal relativo controllo, garantendo che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme sulle GMP (Good Manufacturing Practices);
- elaborare e/o farsi rilasciare dai produttori/fornitori la scheda tecnica dei materiali impiegati e/o prodotti, che deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’azienda e deve essere supportata da idonea documentazione (documentazione di supporto);
- garantire un efficace sistema di rintracciabilità che permetta di ricostruire il percorso dei materiali lungo tutta la filiera;
- garantire un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale in oggetto.
- gestire o redigere dichiarazioni di conformità dei MOCA nel rispetto delle normative specifiche per materiale (es. Regolamento n.10/2011 per i materiali plastici, Decreto Ministeriale del 21/03/1973, ecc.) e per Paese di destinazione.
SANZIONI
Il Decreto Legislativo 29/2017 prevede sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) che variano da € 1500 fino a € 80.000 per casi in cui si riscontrasse un rischio per la salute umana.
Per richiedere una consulenza conttattaer: Dott. Mag. Francesco Guerra